COMUNE DI CASTELL'AZZARA PROVINCIA
DI GROSSETO C.F. - P.IVA 00124100538 |
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ORIGINALE
N. 105 del 31-12-2021 |
OGGETTO: PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE (PTFP) 2022-2024 E APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA |
L'anno duemilaventuno addì 31 del mese di Dicembre alle ore 10:30, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di Legge.
Presiede l'adunanza il Sig. COPPI MAURIZIO (SINDACO)
COGNOME E NOME |
CARICA |
PRESENTE |
ASSENTE |
COPPI MAURIZIO |
SINDACO |
X |
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NANNONI MASSIMILIANO |
X |
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Presenti 2
Assenti 0
Partecipa il SEGRETARIO Comunale TRAMONTANA MARIOSANTE incaricato della redazione del presente verbale
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
RICHIAMATA la disposizione sindacale
Prot. n. 3793 DEL 28/07/2021 REGOLAMENTAZIONE SVOLGIMENTO SEDUTE DI CONSIGLIO
COMUNALE E GIUNTA PROROGA
Visto l’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:
«2. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33. Nell’ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all’articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;
Visti:
-l’articolo 91, comma 1, del Testo unico stabilisce che “(...) Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
-l’articolo 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce l’obbligo di rideterminare la dotazione organica del personale periodicamente e comunque almeno ogni tre anni, nonche' ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;
Visto l’articolo 33 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere (...)”;
Viste in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell’Ente;
Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall’art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;
Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;
Preso atto che il rapporto tra spese di personale dell'ultimo rendiconto approvato (2019) e la media delle entrate al netto del FCDE è il seguente:
Spese di personale 2019: 291.238,65
______________________________________________________________ = 19,23%
Media entrate 2017,2018,2019 al netto FCDE 2019: 1.514,794,09
Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 19,23 %, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal DPCM all’articolo 4, tabella 1 (28,60% per comuni da 1.000 a 1.999 abitanti);
Rilevato che secondo l’art. 4 comma 2 del citato decreto “i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (…) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”.
Considerato quindi che:
- il calcolo dell’incremento assunzionale disponibile dal confronto tra spesa di personale registrata nel rendiconto anno 2019 e media delle entrate correnti anni 2017, 2018 e 2019 in relazione alla fattispecie demografica dell’ente e i relativi valori-soglia di riferimento, determina un incremento massimo teorico di € 69.948,98;
- per effetto dell’art. 5, in sede di prima applicazione per l’anno 2020, il DPCM limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale in misura pari alla percentuale indicata nella tabella 2, (23 % per comuni da 1.000 a 1.999 abitanti) calcolata sul consuntivo 2018 pari ad €. 83.554,89;
- a tale valore non si aggiungono, per rispetto del tetto dato dal primo “valore soglia”, le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, che era stata conteggiata come quota di turn over per l’anno 2020 presso questo Ente così come sotto specificato:
CESSATI 2019 |
SPESA (con nuovo CCNL) |
3 categorie C1 tempo pieno |
61.032,21 |
1 categoria C1 part time 50% |
10.172,04 |
TOTALE |
71.204,25 |
quota non spesa capacità assunzionale 2019 (resti cessati 2015-2016-2017- 2018) |
39.708,50 |
TOTALE |
110.912,75 |
categoria D1 assunzione 2019 |
22.135,47 |
3 categorie C1 tempo pieno assunzioni 2020 già avviate 2019 e con prenotazione d’impegno |
61.032,21 |
1 categoria B3 66,67% per mobilità già avviata 2019 e con prenotazione d’impegno 2020 |
13.166,72 |
TOTALE |
96.334,40 |
CAPACITA' ASSUNZIONALE RESIDUA |
14.578,35 |
Considerato che in base a quanto riportato nella circolare sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2 del D.Lgs n.34 del 2019 in materia di assunzione di personale, il nuovo regime sulla determinazione delle capacità assunzionali dei comuni decorre dal 20 aprile 2020, ma che al fine di non penalizzare i Comuni che, prima della predetta data, 20/04/2020, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis della legge n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente. Quanto precede solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1, lgs. 118/2011
Rilevato pertanto che il Comune di Castell’Azzara dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € 69.948,98 fino al raggiungimento del primo valore soglia (vedi conteggi come da schema allegato A)
Ritenuto pertanto di modificare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022, secondo il seguente programma di assunzioni:
Area/Settore |
Tempistica di copertura |
Tabellare |
|
Convenzione art. 14 CCNL 22/01/2004 per la funzione di istruttore direttivo ammnistrativo contabile Cat. D posizione economica D3 ( 18 ore settimanali) fino al 15/03/2021 |
Area amministrativo-contabile |
2021 |
|
Extraimpiego art. 1 comma 557 L.311/2004 per la funzione Istruttore direttivo ammnistrativo contabile Cat. D posizione economica D3 ( 12 ore settimanali) art. 92, c.1., D.LGS 267/ 2000 (T.U.E.L.) dal 16/03/2021 al 31/12/2021 |
Area amministrativo-contabile |
2021 |
Tempo determinato |
Istruttore ammnistrativo contabile Cat. C posizione economica C1 dal 01/03/2021 al 30/04/2021 |
Area amministrativo-contabile |
2021 |
Tempo determinato |
C1 amministrativo |
Area amministrativo-contabile |
2021 |
29.346,59 |
D1 amministrativo |
Area amministrativo-contabile |
2021 |
31.871,33 |
TOTALE |
61.217,92 |
Dato atto che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell’arco del prossimo triennio, consente l’adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il “valore soglia” sopra citato;
Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
Rilevato a tal fine che:
· il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €. 395.846,26 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2020-2022 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell’art. 7 del DPCM “La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ( allegato c)
· il limite di spesa di personale, quale valore di riferimento dei contratti flessibili nel 2009, pari ad € 20.484,80, che rappresenta il limite per le nuove assunzioni flessibili nel triennio 2020-2022;
Visti:
- l’art. 16 della L.183/2011 e l’art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l’obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l’art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l’art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l’impossibilità di procedere a nuove assunzioni;
Preso atto che:
- per il triennio 2021-2023 è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell’Ente, conservate in atti, e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2021-2023 (delibera di Giunta n. 10 del 18/02/2021)
Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l’approvazione della dotazione organica dell’Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell’attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall’Ente;
Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Castell’Azzara, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (Allegato B);
Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente, in quanto prevede la sostituzione di posti già coperti dal punto di vista contabile, e pertanto si muove entro i limiti finanziari di cui all’art. 1 comma 557 L. 296/2006;
Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 D.Lgs 267/2000;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
Preso atto del parere favorevole di
regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell’art.
49 1°comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge dagli aventi
diritto
DELIBERA
Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono approvate,
1) di confermare che nel comune non si registrano condizioni di eccedenza del personale;
2) di prendere atto:
- che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del “valore soglia” di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 19,23%;
3) di dare atto che l'incremento di spesa per il 2021 sulla base delle cessazioni e assunzioni intervenute nel corso del 2021 è pari a € 29.346,59 (al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'Irap) e che tale somma ai sensi dell'art. 7 del DPCM 17 marzo 2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
4) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2021-2023, prevedendo la copertura dei posti di organico come meglio descritto in premessa;
5) di approvare la dotazione organica dell’Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 (allegato B);
6) di dare atto che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall’art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020 (allegato c);
7) di autorizzare per il triennio 2021-2023 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
8) di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
9) di dichiarare, con
successiva e separata votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di
legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere in merito per l’avvio delle procedure di reclutamento previste nel
presente atto.
COMUNE DI CASTELL'AZZARA PROVINCIA
DI GROSSETO C.F. - P.IVA 00124100538 |
Pareri espressi ai sensi del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a richiesta i sottoscritti esprimono in merito alla proposta entro riportata il seguente parere:
A) AI FINI DELLA REGOLARITA' TECNICA: PARERE FAVOREVOLE |
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Li 31-12-2021 |
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE (BARTOLOZZI STEFANIA) |
B) AI FINI DELLA REGOLARITA' CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE |
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Li 31-12-2021 |
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA (BARTOLOZZI STEFANIA) |
COMUNE DI CASTELL'AZZARA PROVINCIA DI GROSSETO C.F. - P.IVA 00124100538 |
Letto, approvato e
sottoscritto.
IL SINDACO |
IL SEGRETARIO COMUNALE |
|
COPPI MAURIZIO |
TRAMONTANA MARIOSANTE |
PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario
Comunale, visti gli atti d’Ufficio:
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
[X] E'
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
– albo on-line – come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18-06-2009
n. 69, dal 20-01-2022 al 04-02-2022.
IL MESSO _________________________ |
IL SEGRETARIO COMUNALE |
Castell'Azzara, li 20-01-2022 |
TRAMONTANA MARIOSANTE |
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[X] E' stata comunicata, con lettera n. ________ in data 20-01-2022 ai capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 D. Lvo 267/00.
[] E' stata comunicata alla prefettura di Grosseto prot. ___________ n. ________ del 00-00-0000 per effetto del D. Lvo 267/00 art. 235.
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[X] E' divenuta esecutiva il giorno 31-01-2022
[X] Perchè dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 D. Lvo 267/00;
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
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Castell'Azzara, li __20/01/2022_____________ |
IL SEGRETARIO COMUNALE TRAMONTANA MARIOSANTE |