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Voto Domiciliare

Scheda del servizio

Il voto a domicilio consiste nella possibilità, data alle persone affette da gravissime infermità, di esercitare il diritto di voto, in tutte le consultazioni elettorali o referendarie, presso la propria abitazione o in un'altra abitazione, ove eventualmente dimorino per motivi di assistenza, anche se posta in Comune diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve:
  • indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico
  • deve essere corredata di copia della tessera elettorale
  • deve essere corredata di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale. In particolare, il certificato medico per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del decreto legge n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/06, come modificato dalla legge n. 46/09

L’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.
1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»


In caso di Elezioni comunali la dichiarazione suddetta vale anche per l’eventuale turno di ballottaggio.
L’Ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva
Area Area Amministrativa
Responsabile Vicesindaco Marta Scevoli
Referente Paola Papalini
Indirizzo Via Marconi, 2
Telefono 0564.965121
Fax 0564.951463
Email p.papalini@comune.castellazzara.gr.it
Apertura al pubblico
Giorno Orario
Martedì dalle 15:30 alle 17:30
Mercoledì dalle 10:00 alle 12:00
Venerdì dalle 10:00 alle 12:00

Documenti - Normativa

Modulistica

Ultimo aggiornamento pagina: 28/08/2025 17:15:57

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